Gli strumenti dell’integrazione scolastica

All’interno del nostro Istituto sono stati realizzati gli strumenti di lavoro, previsti dalla legge quadro n ° 104 del 92, strutturati e riadattati secondo proprie esigenze e che dovranno utilizzare dall’insegnante di sostegno insieme ai docenti curriculari e alle figure specialistiche, nell’arco dell’anno scolastico per ciascun bambino segnalato.

 

Il Profilo dinamico funzionale (P.D.F.): è un documento conseguente alla Diagnosi Funzionale e preliminare alla formulazione del PEI. Con esso viene definita la situazione di partenza e le tappe di sviluppo conseguite o da conseguire. Mette in evidenza difficoltà e potenzialità dell’alunno. (art. 4 DPR 22/4/1994).

Il Profilo Dinamico Funzionale dovrà tenere dei livelli di sviluppo raggiunti e dello sviluppo potenziale del bambino nei vari assi dell’apprendimento 1 affettivo-relazionale; 2 autonomia; 3/4 linguistico-comunicazionale; 5senso-percettivo; 6 motorio-prassico; 7 neuro-psicologico; 8 cognitivo; 9 apprendimento.

Il Profilo Dinamico Funzionale va compilato ogni due anni dall’entrata del bambino diversamente abile nella nuova realtà scolastica e viene redatto congiuntamente dalla scuola ( insegnante di sostegno e insegnanti curriculari), dalla famiglia e dall’equipe medico-specialistica.

Il Piano educativo individualizzato (P.E.I.): è un documento nel quale vengono esplicitati tutti gli interventi educativi-didattici che si ritiene opportuno realizzare sull’alunno diversamente abile. Il Pei ha come obiettivo quello di favorire la socializzazione, le relazioni con gli altri, l’autonomia, la comunicazione , lo sviluppo della personalità e l’apprendimento utilizzando diverse metodologie speciali e strategie mirate. L’obiettivo principale sarà quello di integrare il più possibile le attività e gli interessi del bambino con la programmazione della classe.

Viene redatto all’inizio di ogni anno scolastico dalla scuola ( insegnante di sostegno e insegnanti curriculari), dalla famiglia e dall’equipe medico-specialistica ed è sottoposto a verifiche ed aggiornamenti periodici.

Il PEI non coincide con il solo progetto didattico, ma consiste in un vero e proprio progetto di vita in cui vengono definiti gli interventi finalizzati alla piena realizzazione del diritto all’integrazione scolastica (art. 5 DPR 22/4/1994).

Docenti di Sostegno: sono garantite attività di sostegno mediante l’assegnazione di docenti specializzati ( legge n°104/1992, art.13, comma 6). Il personale per il sostegno non è assegnato ai singoli alunni, ma a scuole normali per interventi individualizzati di natura integrativa in favore della generalità degli alunni e in particolare di quelli che presentino specifiche difficoltà di apprendimento.(Dpr n°970/1975, art.9, comma 4).

Mette in atto le proprie competenze specialistiche per promuovere il processo di integrazione dell’alunno disabile all’interno della classe e svolge compiti di collaborazione con le famiglie e le strutture sanitarie del territorio.

L’insegnante di sostegno assume insieme alle insegnanti curriculari la piena contitolarità della classe, collaborando strettamente con i colleghi nella corresponsabilità dell’attività educativa e didattica dell’alunno diversamente abile.

Insieme ai docenti curriculari e all’equipe medico-specialistica concorrono a strutturare e a stilare i documenti per l’alunno quali: il Profilo Dinamico Funzionale e il Piano Educativo Individualizzato, stabilendo di comune accordo le linee educative da perseguire dopo aver preso in considerazione la Diagnosi Funzionale.

Assistenza specialistica:  nel caso in cui la situazione dell’alunno lo richieda, oltre agli insegnanti curriculari e di sostegno, sono previste altre figure professionali per affrontare problemi di autonomia ,di comunicazione e di relazioni con l’esterno. Si tratta della figura dell’educatore che collabora con i docenti di classe per quel che concerne gli aspetti educativi dell’alunno diversamente abile. Sarà cura del Dirigente Scolastico richiedere al Comune la figura dell’educatore nella Scuola.